COVID 19 e la proroga di alcuni documenti di guida

GIROLAMO SIMONATO

Comandante P.L. dei Castelli Montecchio Maggiore

 

 

Tutti noi abbiamo potuto osservare che il fenomeno del COVID – 19 ha sicuramente modificato il traffico di persone e veicoli che si presentavano prima di quest’emergenza, infatti, noi tutti registriamo il silenzio assordante che incombe sui nostri paesi e città in questi giorni. Le strade deserte fanno riflettere molto, in particolare che la società stia cercando di superare il momento restando a casa.

Sotto questo aspetto, il Ministero dell’Interno ha emanato delle nuove direttive che portiamo all’attenzione dei lettori di RMCmotori, in particolare con la circolare datata 30 aprile 2020 ha introdotto queste nuove proroghe:

comunicazione dei dati personali e della patente di guida:

come già legiferato dall’art. 103, comma 1 del DL 18/2020, che comprende anche i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo, per ottemperare all’invito di presentarsi all’ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all’art. 180 comma 8 del C.d.S., tali termini sono sospesi fino al 15 maggio 2020;

scadenza di validità della patente di guida:

il citato art. 104 del DL 18/2020, relativo alla validità dei documenti di riconoscimento e di identità, tra i quali anche la patente di guida, ha introdotto e precisato che la proroga al 31 agosto 2020, produce i suoi effetti solo per i documenti con scadenza 31 gennaio 2020, come ben riportato nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti del 19/03/2020;

proroga dei termini nel settore assicurativo:

come indicato nell’art. 125 del DL 18/2020, che aveva previsto il termine del 31 luglio 2020, periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere la garanzia prestata con il contratto assicurativo scaduto e non ancora rinnovato, è portato, dai canonici 15 giorni a 30 (trenta) giorni. Tale previsione produceva i propri effetti per le polizze scadute e non ancora rinnovate dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 sino al 31 luglio 2020.

Per effetto del citato articolo legislativo, tale previsione trova, invece, applicazione per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contrati che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020.

Pertanto la copertura assicurativa deve intendersi calida fino ai successivi 30 giorni dalla sua scadenza.

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