INCIDENTE STRADALE, è legittima la notifica della violazione al conducente in un tempo successivo

 

Il fatto che si apprende dalla Sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 5008/18; depositata il 2 marzo 2018, è relativo alle operazione da parte degli organi di polizia stradale, nel caso di specie Polizia di Stato dipartimento Polizia Stradale, i quali hanno rilevato un grosso sinistro, nel quale vi erano coinvolte diverse persone con ripercussioni fisiche serie, oltre che ai danni dei veicoli.
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, non è contestabile l’operato della Polstrada di posticipare la notificazione degli addebiti contravvenzionali in una fase successiva, come dettato dall’art. 201 del C.d.S. (D.lgs. 285/92).
Nella sentenza così si legge: “ Con l’unico complesso motivo del ricorso si deduce, relativamente all’obbligo della immediata contestazione e della tassatività delle previste deroghe ad esso, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 186 C.d.S., 201 D.Lgs. n. 285/1992 e 384 Reg. att. C.d.S..

L’Amministrazione ricorrente prospetta l’erroneità della gravata decisione che annullava i verbali di accertamento di infrazioni di cui in atti (fra cui guida “in evidente stato di ebbrezza”) sul presupposto della illegittimità degli stessi in quanto i medesimi venivano “contestati diversi giorni dopo la presunta infrazione (e) non recavano alcuna menzione delle ragioni che avrebbero giustificato il differimento della contestazione”.
In conclusione il motivo e, conseguentemente, il ricorso vanno accolti, in quanto la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell’attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. 
Né tale scelta legislativa presta il idrico a dubbi di illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione, ancorché non necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.” (Cass. Sez. 1, Sent. 30 maggio 2005, n. 11367).

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