I termini “approvazione” e “omologazione” non possono considerarsi sinonimi. Pertanto, deve essere annullato il verbale per violazione dei limiti di velocità in quanto non può ritenersi regolamentate omologato come richiesto dal Codice della Strada il dispositivo di rilevamento sul quale è presente solo un decreto dirigenziale di approvazione.
I chiarimenti in materia giungono dal Giudice di Pace di Treviso che, con la sentenza n. 443/2020 (sotto allegata) ha accolto il ricorso dell’automobilista, vittoriosamente assistito dall’avvocato Fabio Capraro.
Nel dettaglio, trattasi di un’opposizione contro il verbale con cui la Polizia locale ha sanzionato per 312 euro l’automobilista che aveva raggiunto una velocità di 100 chilometri orari sulla Strada regionale n. 53 (“Tangenziale Sud”) in comune di Treviso, contro il limite di 90 km/h.
Innanzi al magistrato onorario, l’opponente contesta la debita omologazione dell’apparecchioin dotazione al Comune, identificato dalla casa produttrice con il modello “Red & Speed Evo”. In particolare, si tratterebbe di una apparecchiatura validata da una semplice determina dirigenziale di verifica prevista da un decreto del Ministero dei trasporti del 2017, rilasciata sulla base dei requisiti tecnici dichiarati dal costruttore.
Approvazione e omologazione non sono sinonimi
Per il Giudice di Pace il ricorso è fondato per quanto riguarda la mancata regolare omologazione come richiesto dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Non può accogliersi, si legge in sentenza, l’interpretazione di parte opposta secondo cui i termini di approvazione e omologazione sarebbero da considerarsi sinonimi.
L’omologazione, infatti, richiede che le apparecchiature utilizzate per il rilievo delle infrazioni debbano presentare “caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni” di cui al regolamento C.d.S., mentre per altre minori infrazioni sarebbe sufficiente la sola approvazione.
L’art.. 142 C.d.S., spiega il giudicante, mira infatti a un bilanciamento di interessi pubblici e privati estremamente rilevanti: da un lato la sicurezza della circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la preservazione dell’integrità fisica degli individui e la conservazione dei beni, dall’altro valori altrettanto importanti come la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato che deve fondarsi sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’apparecchio utilizzato per il rilievo delle infrazioni al limite di velocità, pena l’inutilizzabilità ai fini della contestazione delle violazioni
Il decreto dirigenziale di approvazione, dunque, appare insufficiente a garantire il corretto funzionamento e la corrispondenza dei risultati dell’autovelox alle norme nazionali ed internazionali secondo quanto previsto dall’art. 117 della Carta costituzionale. In conclusione, le amministrazioni che intendano utilizzare il “Red & Speed Evo” dovranno prima verificarne le corrette omologazione, calibratura e manutenzioni.
Capraro: “Precedente importante per gli automobilisti italiani”
Come dichiarato dall’Avvocato Fabio Capraro, che si è avvalso della consulenza del Perito Giorgio Marcon, “questa sentenza crea un precedente importante per tutti gli automobilisti italiani in quanto lo strumento di rilevamento trevigiano potrebbe avere le stesse caratteristiche di tanti altri autovelox sparsi lungo le strade del Paese”.
Poiché non sempre chi viene sanzionato adisce il giudice, anche a causa dei costi che sovente superano la contravvenzione, “riteniamo che si possa ipotizzare una class action in grado di abbattere i costi e fare in modo che tutte le contravvenzioni elevate con strumentazione non omologata vengano annullate” soggiunge Capraro.
Nel caso specifico trevigiano, inoltre, potrebbe pure rintracciarsi l’ipotesi di un danno erariale per frode in pubbliche forniture patito dal Comune di Treviso.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l’invio del provvedimento
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