Autovelox solo approvato? La multa torna legittima!

DI LUCIA IZZO PER STUDICATALDI.IT

Il Tribunale di Alessandria, con una decisione che farà discutere, ritiene alternative omologazione ed approvazione e valida la multa benché il velox non sia omologato. I consumatori annunciano ricorso in Cassazione

Strumenti di rilevazione della velocità: sufficiente l’approvazione?

Per gli strumenti di rilevazione della velocità è necessaria, in via alternativa, l‘omologazione o l’approvazione: in presenza della prima, le risultanze delle rilevazioni faranno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione è necessario che lo strumento sia presidiato dal personale di polizia che attesti l’avvenuto superamento dei limiti di velocità come rilevato dall’apparecchiatura approvata.
È questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Alessandria in una sentenza del 9 ottobre 2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso del Comune. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza n. 64/2019 con cui il Giudice di Pace aveva deciso, invece, di annullare la sanzione amministrativa comminata a un conducente per eccesso di velocità.

Le procedure di omologazione e approvazione

In particolare, il giudice a quo evidenziava come l’Autovelox utilizzato per misurare la velocità non era stato debitamente omologato, come richiesto dall’art. 142 C.d.S., ma sottoposto semplicemente ad approvazione, adottata con determinazione dirigenziale dal MIT anziché dal MISE.
E dopo aver affermato la netta distinzione tra procedura di omologazione e procedura di approvazione, concludeva nel senso che “le apparecchiature di velocità debbano essere sottoposte a procedura di omologazione disciplinata dall’art. 192 C.d.S. e che ogni diversa procedura, adottata difformemente allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, debba ritenersi illegittimo in quanto inidoneo a conferire certezza ai rilevamenti”.

La pronuncia del Tribunale di Alessandria

La pronuncia del Tribunale alessandrino, che ha invece dato ragione al Comune, è destinata a far discutere in quanto si innesta all’interno di un quadro assai più ampio che ha visto centinaia di ricorsi di automobilisti sanzionati accolti proprio in virtù delle incongruenze riscontrate sui dispositivi di rilevamento della velocità installati nelle città e nelle strade di provincia.
Secondo l’interpretazione della normativa fornita dalla sentenza in commento, per quanto riguarda le apparecchiature o gli strumenti di rilevazione della velocità sarebbe “necessaria in via alternativa l’omologazione o l’approvazione, con la particolarità che in presenza dell’omologazione le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, mentre in caso di approvazione sarà necessaria la presenza in sito di personale di polizia che attesti l’avvenuto superamento dei limiti di velocità cosi come rilevato dall’apparecchiatura approvata”.
Da qui la decisione di accogliere l’istanza del Comune in quanto, nel caso in esame, l’accertamento della violazione è stato compiuto alla presenza in sito dell’operatore di polizia locale, benché l’apparecchio non sia omologato, ma solo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La giurisprudenza prevalente

ECCO IL LINK COMPLETO DELL’ARTICOLO

Fonte: Autovelox solo approvato? La multa torna legittima!
(www.StudioCataldi.it)

LEGGI ALTRO SU STUDICATALDI.IT

Condividi su: