Chi tampona ha sempre torto? E puoi perdere la patente

Circolazione stradale: chi tampona si presume non rispetti la distanza di sicurezza

 

Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 17 ottobre 2016, n. 20916, la quale ha stabilito che in caso di tamponamento stradale, rimane in capo al conducente del veicolo l’onere della prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Gli stessi Giudici hanno confermato che risulta correttamente applicato l’articolo 149 C.d.S. da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti.

 

Primi di addentrarci nel dettato della norma sulla circolazione stradale, la distanza di sicurezza è l’intervallo di spazio/tempo da interporre rispetto al veicolo che si precede, per consentire al veicolo condotto di arrestarsi in tempo utile evitando il tamponamento.

La normativa sulla circolazione stradale, prevede che durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

È opportuno segnalare che nel Regolamento di Attuazione al C.d.S. (D.P.R. 495/92), all’art. 348, è previsto che la distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all’entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente.

La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l’inizio della frenata.

 

Interessante è il secondo comma dell’art. 149 C.d.S. che afferma: “ Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia”.

 

Il sistema sanzionatorio prevede che chiunque viola le disposizioni dell’art. 149 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169, oltre alla decurtazione di punti 03 dalla patente di guida.

Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Si ricorda che ai sensi dell’art. 126bis del C.d.S., vi è, per il caso di specie, una decurtazione di 05 punti dalla patente di guida.

 

Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo, oltre alla decurtazione di punti 08 dalla patente di guida.

A questo proposito, la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza, ricorda che “ la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.

 

Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo, Cass., 18 marzo 2014, n. 6193).

 

 

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