Cellulari e seggiolini anti-abbandono, nuove regole e sanzioni per chi non rispetta il precetto

 

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, ha presentato la c.d. stretta sull’uso del cellulare alla guida ai seggiolini anti-abbandono.

È interessante quanto pubblicato su: http://tg24.sky.it, in merito alle dichiarazione dell’On. Vice Ministro Riccardo Nencini : “Cellulare tra prima cause di morte sulle strade”

“Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare incessantemente per promuovere la sicurezza sulle strade”, ha detto in una nota il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, promotore degli emendamenti definiti. “I dati non lasciano dubbi – spiega – l’uso degli smartphone alla guida e la distrazione sono le prime cause di incidente mortale sulle strade. Serve sensibilizzare i cittadini all’educazione ad una guida più consapevole e corretta. Sui seggiolini anti-abbandono era necessario prevedere misure per la prevenzione di tragici eventi che hanno caratterizzato la cronaca degli ultimi mesi”.

Come è noto, in questi giorni sono stati approvati dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati due significativi emendamenti  sulla sicurezza stradale.

 

Essi si possono così riassumere: una prima proposta è quella che si può definire come anti-abbandono dei bimbi nei seggiolini, mentre, la seconda è quella relativa all’inasprimento delle sanzioni per chi guida facendo uso del cellulare o apparecchi simili.

Secondo le notizie apprese, i nuovi seggiolini dovranno essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono. Questo nuovo sistema dovrà corrispondere alle specifiche tecnico costruttive che saranno delineate del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, sicuramente vi sarà la modifica dell’art. 172 del C.d.S. che attualmente, per i bimbi prevede quanto segue: “Il conducente e i passeggeri dei veicoli, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

 

Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di sicurezza.

I bambini di statura NON SUPERIORE A 1,50 M, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

 

I bambini NON POSSONO essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 (categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;)

devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato.

 

Per l’uso dei cellulari e simili, la Commissione ha modificato il comma 2 dell’art. 173 C.d.S., che ad oggi prevede: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, …”

Dalle notizie apprese, è quasi certo che al nuovo comma 2 vi sarà l’aggiunta della parole” smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi ”.

L’attuale comma 3–bis. Prevede “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.”

Il NUOVO comma 3-bis, sarà così delineato: “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso del biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi”.

 

Girolamo Simonato, Comandante P.L. Piazzola sul Brenta, Direttore MotoriOggi.it, collabora con  “Il Centauro” di ASAPS e “Polis” di ANVU

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