ASSICURAZIONE RC AUTO, LA LEGGE 124 DEL 14/08/2017 ECCO COSA CAMBIA

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta, avvenuta in data 14 agosto 2017, la Legge n. 124, avente come oggetto: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha introdotto diverse novità, in particolare nel settore delle assicurazioni la stessa ha inciso in modo profondo, in particolare sull’obbligo a contrarre in materia di RCAuto, sulla informazione da parte della compagnie assicurative nei confronti dei loro associati, un settore degno di rilievo e quello della c.d. scontistica a favore degli utenti per determinate situazioni ed altre novità che possono essere lette nella legge pubblicata.

La novella legislazione ha apportato una sostanziale modifica all’art. 201 “Notificazione delle violazioni” del d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) attiene alla notificazione delle sanzioni rilevate in remoto, cioè da strumentazioni in dotazione alle forze di polizia stradale, per quanto attiene alla mancata copertura assicurativa.

A far data dalla sua entrata, fissata per il 29 agosto 2017, l’art. 201C.d.S. è così modificato:

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

omissis ….

 

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

 

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che NON risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

Comma 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), NON è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice.

 

La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193.

Questo sta a significare che il controllo di cui all’art. 193 C.d.S. “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile” che per la contestazione immediata non sia necessaria quando la stessa è rilevata dalle apparecchiature di rilevamento sono utilizzate per accertare le violazioni della velocità, passaggio con il rosso, detto più semplicemente: autovelox, Tutor e varchi elettronici controlleranno le targhe dei veicoli e valuteranno se il mezzo è in regola con la Rc auto.

 

 

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