ASSICURAZIONE AUTO: QUANDO SCADE E DI FATTO SCATTA LA SANZIONE

 

Tutti i veicoli in circolazione su strada pubblica o aperta al pubblico devono essere assicurati con la polizza infortuni per la responsabilità civile automobilista, notoriamente conosciuta come RC Auto.

Questo precetto è sancito dalla Legge 24 Dicembre 1969, n. 990 “Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”, che all’art. 1 prevede “Veicoli con obbligo di assicurazione”.

 

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile.

La polizza RC Auto è il contratto disciplinato dal Diritto Civile, concluso tra l’assicurato e la compagnia assicurativa che liquida i danni materiali o fisici causati dal veicolo a terzi in caso di sinistro.

L’accordo contrattuale, prevede il pagamento della polizza assicurativa, la quale ha scadenza annuale.

L’accordo prevede il pagamento del cosiddetto premio da parte dell’assicurato che viene calcolato su base annuale.

In caso di mancato pagamento del premio, come stabilito dal codice civile (1) ,se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

 

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Il contratto di assicurazione, come appurato non può durare più di un anno, al termine del quale scade e non si rinnova automaticamente.

La sanzione quindi scatta alla scadenza dei 15 giorni.

 

Il sistema sanzionatorio del codice della strada (2), prevede l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396.

La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile.

La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

È opportuno segnalare che l’accertamento di questa grave violazione è oggi possibile anche attraverso i sistemi di controllo della viabilità, quali misuratori di velocità, controllo targhe ed altri, le Autorità competenti, a fronte di questo increscioso fenomeno hanno deciso non solo di incrementare i controlli per una sicurezza stradale erga omens.

 

1 Art. 1901 c.c.

2 Art. 193 C.d.S.

 

 

 * Consigliere nazionale ASAPS

 

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