TRUCAM Dopo le precisazioni del ministero ecco le incongruenze e i dubbi sullo strumento velox

 

La società produttrice di Trucam, la Eltraff, dice che l’apparato identifica 18 elementi identificativi (nelle foto in allegato ove si vede il Trucam) , ma quali sono ?

Nella 2a foto fa da 1 a 24 fps (fotogrammi per secondo) e se il rilievo avviene per una durata di 0.33 sec ecco che i fotogrammi sono 8.

Nella foto 3 appare chiaro che lo strumento non individua un preciso punto pari al raggio di emissione che di solito è circa 1 mm/quadrato, in quanto più è grande il raggio tanto più lo è l’errore in quanto non si sa dove ha colpito, anche addirittura fuori dal bersaglio inquadrato.

Come si può vedere  la croce rossa, che inquadra il veicolo a 254 mt, non si sa dove colpisce e come da immagine grande  questo raggio finissimo di circa 1 mm/quadrato se colpisce prima il punto A per poi scorrere verso B, oltre allo spazio percorso dall’auto, vi è quello dello spostamento dello strumento pari in questo caso ad oltre 1 metro del cofano.

Faccio un esempio: se a 60 km/h percorro 16.666 mt/sec , in 33/100 percorro 5 mt e se aggiungo 1 mt = 6 mt , evidente che 1 metro di scostamento nella misurazione rappresenta il 20% su 5 metri e quindi è un margine da considerarsi fuorilegge rispetto alla norma 345/2 reg att.ne CdS che prevede un massimo del 5 % di errore. Attenzione questo 5 per cento di tolleranza è riferito allo strumento e non all’operatore! Quindi lo strumento è doppiamente falso, in quanto oltre all’errore dello strumento stesso si aggiunge quello dell’operatore considerato che a 300 metri uno spostamento di 0.7 centimetri  di grado sono effettivamente 40 cm, mentre il cofano della Mercedes riportato nella foto del loro catalogo, nella vista frontale, tra il punto A e B presenta uno scollamento massimo 20 cm. Ecco perché sostengo che i dati non siano chiari tantomeno veritieri.

ECCO IL PARERE DEL MINISTERO DOPO I DUBBI AVANZATI

 

La procedura per l’omologazione/approvazione di dispositivi segnaletici o di rilevazione di infrazioni, prevista dall’art.45,comma 6, del vigente Codice della strada (d.l.vo 285/92) ,è regolata  dall’ art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice (DPR 495/92 e succ. modifiche).

La procedura si avvale di una istruttoria tecnico-amministrativa svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validità ed efficienza del prodotto  e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie vigenti al momento dell’esame. Una volta acquisite tutte le certificazioni necessarie si chiede il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  che ,in qualità di massimo organo tecnico consultivo dello Stato, si pronuncia sul dispositivo proposto valutandone l’efficienza tecnica e la idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione.

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, mentre per il secondo manca tale riferimento. Pertanto, i dispositivi approvati possono essere richiamati a successiva verifica qualora sia emanata una norma tecnica, per valutare la rispondenza degli stessi alle nuove specifiche richieste (vedasi in proposito il comma 3 dell’art.192 del Regolamento).

L’iter tecnico- amministrativo è invece identico per ambedue le procedure, e sia l’omologazione, sia l’approvazione, si concludono con un decreto che autorizza il titolare della stessa alla commercializzazione del dispositivo, e nel contempo lo obbliga alla conformità di prodotto rispetto al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o approvazione.

Nel preamboli del decreto sono indicati tutti i riferimenti normativi che sono alla base della procedura svolta per l’approvazione dei dispositivi in argomento.

 

Dott.ssa Manuela Albero

 

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