Sosta abusiva sul marciapiede, che dice la legge

Il fatto è che spesso notiamo auto in sosta in modo a dir poco selvaggio, nel caso oggi delineato trattasi di un autovettura, la quale oltre ad essere in sosta vietata, come dal segnale verticale di “divieto di sosta”, con sottostante il pannello aggiuntivo “0 -24” e il successivo “rimozione forzata”, il conducente occupava quasi totalmente il marciapiede, costringendo i pedoni e per lo più le carrozziere dei bambini e anco più grave i mezzi di deambulazione utilizzati dalle persone disabili a scendere sulla pubblica strada, con tutti i rischi connessi.

Il Codice della Strada, prevede quanto segue:

all’art. 7 “ Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, comma 2°, prevede che i divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale, come nel caso di specie

l’art. 158 “Divieto di fermata e di sosta dei veicoli”, al comma 1° prevede che la fermata e la sosta sono vietate:

g) sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

il successivo art. 159 “Rimozione e blocco dei veicoli”, detta che gli organi di polizia, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1 (sosta sul marciapiede), 2 e 3.

 

La Corte di Cassazione con sentenza n° 6920 del 22/03/2017, così si è espressa a seguito di un caso analogo, nel quale il ricorrente osservava che il comune cittadino non poteva agevolmente percepire che il luogo in cui aveva parcheggiato la propria autovettura fosse un marciapiede, anche perché un segnale dì divieto specifico vi mancava.

L’assunto non è esatto. Sì trattava proprio di uno spazio destinato al passaggio dei pedoni, sito a margine della carreggiata; e ciò a prescindere dalla sopraelevazione o meno rispetto ad essa, purché in tale seconda ipotesi ci fosse la delimitazione.

Ciò posto il divieto di sosta era conseguenziale rispetto alla natura dello spazio stesso, giacché esso discende dalla legge, e precisamente dall’art. 158, comma 1, lett. h) C.d.S.

Infatti dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33, del codice della strada – i quali definiscono rispettivamente come strada “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, e come marciapiede la “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni” – si desume che, ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta “sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”, è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni.

Nel caso di specie, all’utente non è stato accolto il ricorso.

 

 * Girolamo Simonato, Consigliere nazionale ASAPS

 

 

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