MULTE IN ZTL La cassazione chiarisce chi può circolare, permesso legato alla persona non alla targa

La Corte di Cassazione sez. II Civile con sentenza 5338/19, a seguito del ricorso presentato dall’appellante che accedeva alla zona traffico limitato (Z.T.L.) con la vettura acquistata in precedenza (dal fratello) e già titolare di permesso Z.T.L. in qualità di residente, i giudici hanno ritenuto che il ricorso era fondato.

Infatti, la sentenza impugnata muove dall’erroneo assunto che il permesso di accesso in Z.T.L. sia collegato al veicolo, la cui targa costituisce l’unico elemento identificativo giuridicamente rilevante, e non alla persona.

 

Se è vero infatti che la targa costituisce l’unico elemento che identifica giuridicamente il veicolo autorizzato all’accesso, consentendo il controllo, ciò non vuol dire che il permesso acceda al veicolo, di modo che il trasferimento del veicolo comporti anche quello del permesso.

Il dettato normativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, in particolare all’art. 11 “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”, afferma al comma 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

Inoltre al comma 3, prevede che “la circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.

Il richiamato art. 12, esso prevede chi effettivamente ha necessità del “Contrassegno speciale”.

 

Infatti si legge che spetta il contrassegno alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

Come citato nella sentenza, le disposizione di cui all’art. 7 del C.d.S., prevedono per la fattispecie di cui alla Z.T.L. le seguenti disposizioni, previste ai commi:

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. ….

9 bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

La sentenza impugnata, trova fondamento dall’erroneo presupposto che il permesso di accesso in zona a traffico limitato sia collegato al veicolo, visto che la targa è l’unico elemento identificativo di rilevanza giuridica.

Come si è asserito e dimostrato giuridicamente in realtà, la rilevazione da parte dei sistemi trova fondamento sulla targa, la quale identifica legittimamente se il mezzo è autorizzato al transito.

 

Girolamo Simonato Comandante P.L. Piazzola sul Brenta (PD)

 

 

 

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