Guidare col tacco 12 è vietato? Questa e altre leggende metropolitane sfatate dalla legge e dal codice

C’è una norma fantasma nel Codice della strada.
Per meglio dire è scomparsa una norma che, secondo un recente sondaggio, due italiani su tre credono (per fortuna) che esista ancora e invece non c’è più da tempo. Si tratta del divieto di guidare con ciabatte, pantofole, zoccoli, infradito, “ballerine”, tacchi a spillo, piedi nudi e forse anche scarponi da montagna, moonboot e doposci; divieto che era in vigore fino al 1993 e che invece non compare più nel Codice attualmente in essere.

 

Figuriamoci che ci tocca leggere che questo divieto sarebbe stato abolito «soprattutto in considerazione dei cambiamenti tecnologici che hanno portato le auto a rispondere più prontamente ai comandi del conducente», come spiega il portale “laleggepertutti.it” (informazione e consulenza legale).
Sarà anche vero, ma poiché nulla vieta che si guidi, anche ai nostri giorni, un’auto anzianotta che è sprovvista di “cambiamenti tecnologici”, significa che chi lo fa con calzature inadatte è in regola, ma corre tutti i rischi che il “vecchio Codice” intendeva evitare. Che poi, considerato che queste meraviglie tecnologiche moderne riguardano essenzialmente la “frenata assistita”, sarebbe da spiegare come mai con un tacco a spillo alto fino a 12 centimetri ci si trovi a proprio agio in caso di rallentamento improvviso, semplicemente perché c’è il servofreno.

 

Tanto più che esiste una sentenza della Cassazione Penale del 24 maggio 1978 n°6401 che recita: “lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa”. Diciamo allora che il Codice della Strada attuale non ha inteso abolire quella regola (ma di fatto la abolisce) bensì di farla rientrare nell’Articolo 169, comma 1, dove si dice “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza”.

Sanzione di 80 euro e un punto in meno sulla patente. Oppure la si fa rientrare nel più citato Articolo 140, comma 1:gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Due articoli che sono un bel paio di “Princìpi Generali” (roba da inserire nella Costituzione) che però avrebbero bisogno di una norma attuativa al riguardo delle scarpe da indossare. Invece si preferisce restare nel vago su tale argomento, dando luogo, di conseguenza, ad un largo spazio alla discrezionalità di chi viene chiamato a rilevare le circostanze degli incidenti.

 

Un po’ quel che accade per la fantomatica “guida pericolosa” che può essere sanzionata (giustamente) a discrezione della polizia anche a chi sta apparentemente nelle regole, osservando la segnaletica, ma magari si diverte a partire sgommando. Domandiamoci ora quanti dei protagonisti e degli intervenuti per i rilevamenti, in caso d’incidente, sono in grado di individuare nelle calzature la causa dell’accaduto. E quanti lo trascriveranno nei verbali? E, soprattutto perché, quella che potrebbe la causa all’origine di un disastro (calzature inadeguate) deve essere individuata solo dopo un incidente e non può essere perseguita per legge in anticipo?

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