Auto storiche o d’epoca, cosa prevede la normativa sulla circolazione stradale

Le auto storiche o d’epoca hanno delle agevolazioni fiscali, come previste da determinate normative, come ad esempio la tassa di proprietà, l’assicurazione.

Al fine di dare un giusta collocazione delle stesse, considerato che spesso tra le auto storiche e le auto d’epoca ci sono delle differenze, è opportuno analizzare le loro definizione normativa che le rendono non assolutamente simili.

La normativa sulla circolazione contenuta all’articolo 60 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), che ha per oggetto:” Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico”.

 

La normativa sulla circolazione stradale afferma che sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.

 

I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

 

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

 

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C..

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli determinati dal regolamento.

 

Come si nota vi è una sostanziale differenza tra le due categorie di veicoli.

 

Nel Regolamento di Attuazione al C.d.S.(D.P.R. 495/92), in particolare all’art. 214 “Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca” è previsto che per i veicoli d’epoca, iscritti nell’apposito elenco previsto nell’art. 60, già sopra esposto, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall’articolo 99 del Codice.

Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:

a) 40 km/h, in ogni caso;

b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;

c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

 

Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell’ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

 

Al successivo art. 215 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92) avente per oggetto: “ Motoveicoli ed autoveicoli d’interesse storico o collezionistico”, afferma che sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo.

I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite.

Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall’esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all’atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all’anno di fabbricazione del veicolo.

 

La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto f) Spunto in salita, lettera b) dell’appendice V (Appendice V – Art. 227 D.P.R. 495/92) al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d’illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

 

Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

 

I veicoli anzicitati, ai sensi dell’art. 47 del C.d.S., “Classificazione dei veicoli”, al comma 2 lett b), rientrano nella categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

È interessante quanto riportato dal Ministero per i Trasporti terrestri – Direzione generale della Motorizzazione, con circolare prot. n. 4114M368 del 4.08.2005, che tratta la vigente classificazione dei veicoli, riferita alle loro caratteristiche costruttive.

Altra circolare del Ministero dei trasporti prot. 79260 del 04/10/2010, sempre sui veicoli di interesse storico e collezionistico, la quale ha l’ambizione di completare il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti:

 

1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del C.d.S, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”;

 

2) la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;

 

3) la revisione periodica.

 

La presente circolare fornisce le disposizioni complementari previste dal decreto e, al contempo, si prefigge di costituire un quadro organico dell’intera materia dei veicoli di cui trattasi, disciplinando le procedure operative anche per i casi che non rientrano nello specifico ambito di applicazione del decreto.

Le due circolari citate sono molto esaustive per i proprietari dei veicoli più volte citati in questo articolo.

Certamente i gioielli che spesso ammiriamo lungo le strade e nei raduni devono essere ammirati e valorizzati per la storia che essi hanno segnato in tutti noi e nella circolazione stradale e perché no anche agonistica.

 

 * Consigliere Nazionale ASAPS

 

 

 

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