Utilizzo delle mascherine e altri DPI, cosa dice la legge e come farlo in modo sicuro

DI GIROLAMO SIMONATO *

Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti, sono stati emessi dei DPCM e in ultima analisi il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19. Nella foto un prototipo della Nanoprom studiato per l’emergenza Coronavirus

Una prerogativa che è stata evidenziata, sia sotto l’aspetto legislativo che dei media, non da ultimo la redazione di RMC Motori, è l’importanza dell’utilizzo di mascherine, guanti e altri D.P.I..

Come è notorio, in ambito nazionale, l’obbligo di utilizzo di strumenti di protezione è sempre imposto.

A questo proposito, è opportuno rammentare alcune semplici indicazioni sull’uso della mascherina:

  1. È importante prima di indossare la mascherina, lavarsi bene le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
  2. Ricordarsi che la mascherina (come è noto è un D.P.I.) deve coprire bocca e naso e deve aderire bene al volto;
  3. Evitare di toccare, con le mani non pulite la mascherina mentre viene indossata;
  4. Attenzione, quando la stessa diventa umida, deve essere sostituita con una nuova e non riutilizzarla se si tratta di mascherina monouso; deve essere lavata a 60° almeno se non è monouso;
  5. Quando si toglie dal viso la mascherina, devono essere utilizzate le opportune cautele, evitando di toccare la parte anteriore della stessa;
  6. Al termine di questa “operazione”, lavarsi di nuovo le mani e gettare la mascherina.
  7. Nel caso che la mascherina non sia più riutilizzata, deve essere immediatamente messa in un sacchetto chiuso.

Al fine di un utile indicazione, il D.L. 25/03/2020, n. 19, all’art. 3 Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale, così prevede:

  1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
  2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente

Una cosa è certa, se dovete uscire, usate sempre i D.P.I.,  portate con Voi l’autocertificazione e se è possibile mettete in pratica #IO RESTO A CASA

 * Comandante P.L. Montecchio Maggiore (VI)

 

Condividi su: