Riprese frontali della velocità, cosa prevede la normativa

(Girolamo Simonato)
La redazione del sito “RMCmotori”, per dare giusta risposta ad un loro lettore, il quale si è rivolto per chiedere delucidazioni sulle riprese fontali eseguite dagli organi di polizia stradale nella rilevazione della velocità, ha chiesto di formulare una risposta al quesito.
L’argomento oggetto del quesito è interessante ed è stato oggetto di un’importante delucidazione da parte Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio polizia stradale, con l’emissione della Direttiva 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3.
Al lettore di “RMCmotori”, la medesima fonte “legislativa” ha trattato l’argomentazione con un punto ad hoc .
Infatti, il punto 6.4. Riprese frontali ha delucidato quanto segue:
“Le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici, senza contestazione immediata della violazione, attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo quando l’apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini che consentono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.
Sono invece compatibili le riprese frontali realizzate con l’ausilio di dispositivi impiegati per la contestazione immediata delle violazioni.
Infatti, in tali casi, la documentazione video realizzata costituisce solo il supporto che attesta una violazione accertata direttamente dall’operatore di polizia.
Diverso è il caso di impiego di dispositivi automatici di rilevamento della velocità, senza contestazione immediata della violazione, debitamente approvati, che effettuano la ripresa frontale del veicolo, provvisti di un programma che provvede all’oscuramento automatico dalla parte di immagini rilevate (essenzialmente la zona del parabrezza) che consentono di identificare le persone che vi si trovano a bordo.
L’impiego di tali dispositivi è legittimo poiché di fatto si tratta di una forma di accertamento in tutto simile al caso delle riprese della parte posteriore del veicolo. Infatti in tal modo sono disponibili solo i dati pertinenti e necessari a rilevare l’infrazione ai fini della successiva contestazione, costituiti essenzialmente dalla targa di immatricolazione del veicolo con la quale viene commessa”.
Le strumentazioni, in datazione alla forze di polizia stradale, per il controllo elettronico della velocità, possono effettuare anche riprese frontali.
È interessate sottolineare che le risultanze fotografiche possono essere trattate e viste solo dalla polizia che ha operato l’accertamento.
Come ben evidenziato nella direttiva, si deve garantire la riservatezza degli automobilisti, le foto e le immagini rilevate non devono mai essere notificate con il verbale all’obbligato solidale.
Sarà cura del proprietario del veicolo, il quale ha un interesse legittimo a conoscere l’effettivo autore dell’infrazione, chiedere al comando accertatore la visione della ripresa fotografica.
* Comandante P.L. Unione Pratiarcati – Albignasego PD
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