Velocità eccessiva e contrasto dell’incidentalità: cosa prevede la “Direttiva Minniti”

 

Fra i numerosi argomenti che hanno animato le recenti Giornate della Polizia Locale svoltesi a Riccione, soprattutto uno, mediaticamente parlando, era di stringente attualità: la Direttiva Minniti emanata a metà estate allo scopo di garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto di comportamenti che sono le cause principali di incidenti stradali.

 

Una Direttiva di fondamentale importanza sia per gli utenti della strada, sia per chi è chiamato a controllarne i comportamenti e a prevenire situazioni di pericolo, nata con l’intento di superare diversi anni di frammentarietà legislativa in tema di lotta alla guida in stato di ebbrezza e/o di sostanze stupefacenti, nonché di contrasto degli eccessi di velocità, degli obblighi in merito all’uso del casco protettivo e delle cinture di sicurezza, degli eccessi della guida con l’utilizzo del cellulare.

 

Le poche righe che seguono scaturiscono da un dibattito in cui gli scriventi, un giornalista e un poliziotto, hanno condiviso analisi e riflessioni, accomunati dal desiderio e dall’impegno di diffondere principi primari di sicurezza stradale, in particolare rispetto agli eccessi di velocità.

 

Il fine era ed è la riduzione dell’incidentalità e delle sue conseguenze, fenomeni in cui la velocità svolge un ruolo molte volte decisivo, anche in ambito urbano dove avviene il 75% dei sinistri. Di fronte abbiamo qualcosa come 18.000 incidenti all’anno da contrastare in cui la velocità ha un peso determinante, cifra a cui vanno assommati molti altri sinistri in cui la velocità agisce come concausa.

 

Purtroppo l’innalzamento dei livelli di sicurezza si incrocia, a volte, con un fine deviato di alcune Amministrazioni (poche ma … ci sono) di “fare cassa”. Ben venga quindi la nuova Direttiva che fornisce un contributo di chiarezza, fissando o ribadendo regole precise circa l’utilizzo delle apparecchiature della velocità e quindi indirizzando tutte le azioni al solo fine della prevenzione.

 

La novella legislazione è stata emanata il 7 agosto 2017 dal Dipartimento Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno. Sicuramente la fonte per che ha spinto il Ministro all’emanazione della stessa è la sentenza del 18 giugno 2015 dalla Corte costituzionale n. 113 di modifica dell’art. 45 C.d.S., la quale ha introdotto l’obbligo della taratura degli apparecchi.

 

Da quella data, e a maggior ragione ora post direttiva, la sanzione rilevata e notificata per eccesso di velocità è nulla se manca il certificato di omologazione iniziale, cioè quello che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia alla casa costruttrice all’atto del collaudo dello strumento eseguito una tantum, e se la taratura della strumentazione per il rilevo dell’eccesso di velocità non è eseguita almeno una volta all’anno.

 

È stato poi ribadito che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Non dovranno esserci, tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento, delle intersezioni stradali, altrimenti in quel caso la segnaletica stradale dovrà essere ripetuta. Questa norma non vale in presenza di diramazioni o immissioni da strade private e neppure sul lato sinistro della strada nel caso di strade a doppio senso o a senso unico anche a più corsie.

 

La direttiva per le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa, rimanda al decreto adottato dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, in data 15 agosto 2007.

 

In proposito, nel rinviare a tale provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l’attenzione sugli articoli 2 e 3 precisando che:

 

a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata”, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere “adeguata” la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione;

 

b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico;

 

c) le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, altezza dei caratteri in funzione della velocità locale predominante, ecc.) sono quelle previste dal Reg. per i segnali di indicazione; per i dispostivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell’art. 170 del medesimo regolamento.

 

La norma legislativa indica poi che alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata. La riduzione si applica alle risultanze ottenute da tutti gli strumenti di misura approvati per l’accertamento della velocità sia istantanea o puntuale che media.

 

Le postazioni mobili, devono essere presidiate dall’operatore di polizia quando sono effettivamente operative. L’operatore di polizia prima di iniziare le operazioni di controllo dell’eccesso di velocità deve, come imposta dalla direttiva, provvedere alla verifica della strumentazione.

 

 

 Paolo Redaelli Responsabile Comunicazione ACI Milano, Segretario Commissione Mobilità ACI Milano

 Girolamo Simonato Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta

 

 

 

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