Multe Area C Milano nulle, telecamere senza omologazione e azienda fallita. Partiti i ricorsi

Con una recentissima sentenza [1], il Giudice di Pace di Milano ha annullato tutti i verbali impugnati da un automobilista transitato innumerevoli volte sotto l’occhio elettronico Ztl installato dalla Polizia Municipale di Milano. La zona di Milano interessata dalla decisione è molto centrale ed è nota come “Area C” e Cerchia dei Bastioni. Le infrazioni rilevate nella zona in parola, infatti, vengono tutte “accertate” mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura non omologata e gestita da una società non più esistente. Del tutto lacunosa si rivela, inoltre, la segnaletica che dovrebbe contenere, invece, indicazioni chiare e complete a tutela e garanzia degli utenti della strada.

 

Il Giudice di Pace di Milano, dunque, ha ritenuto questi (ed altri) quali validi motivi per annullare i verbali e consentire agli automobilisti di “accartocciare” le multe. È evidente che tale situazione riguardi numerosi automobilisti che transitano ogni giorno nel centro di Milano. Vediamo, quindi, quali sono i motivi che rendono nulle le multe Ztl nella c.d. Area C di Milano.

Indice

  • 1 Dispositivi Ztl: l’invalidità dell’omologazione

  • 2 Requisito della necessaria distanza minima

  • 3 Ztl Milano: da quale ordinanza è stata istituita?

  • 4 Multe Ztl Milano nulle: al via i ricorsi

     

    Dispositivi ZTL, invalidità dell’omologazione. 

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  • Tralasciando i motivi più prettamente procedurali e concernenti la irritualità delle notifiche dei verbali impugnati, è bene soffermarsi innanzitutto sull’invalidità dell’omologazione dei dispositivi Ztl in parola.

Nella zona di riferimento, infatti, le violazioni vengono “accertate” mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura non omologata e gestita da una società che giuridicamente non esiste (!). Più nel dettaglio, si tratta degli impianti denominati O² CR Citypass. Ebbene, detti impianti risultano tutti omologati nel lontano 2006 in virtù di un decreto [2] emesso nei confronti di una società [3] che ad oggi non esiste più. Evidente, quindi, la nullità dei verbali impugnati. In essi, invero, si fa riferimento ad un’omologazione (risalente al 2006 e, dunque, a dir poco vetusta) ottenuta da una società che non esiste più da oltre 4 anni.

 

Ma non è tutto. L’omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi Ztl nell’ Area C di Milano è affetta da una nullità ancor più grave. Essa, infatti, è stata oggetto di plurimi trasferimenti illegittimi. Secondo la legge [4], infatti la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. Nel caso di specie, invece, non solo – come sottolineato sopra – il c.d. richiedente non esiste più, ma l’omologazione (al fine di celare la predetta inesistenza) è stata, altresì, oggetto di plurime trasmissioni illegittime (facilmente rilevabili, queste ultime, dallo studio dei Decreti Dirigenziali cui fanno riferimento le multe).

 

Requisito della necessaria distanza minima

 

Le multe contestate, inoltre, non rispettano i requisiti della necessaria distanza minima che deve sussistere tra la segnaletica di avvertimento e lo strumento di rilevazione dell’accesso Ztl, che – in questo modo – viene a trasformarsi in una vera e propria “trappola” ai danni del conducente privato di qualsivoglia spazio di manovra.

Infatti, in tema di distanza tra segnaletica di avvertimento e dispositivo di rilevamento, la legge [5] stabilisce che lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione è di 80 metri. Tale distanza consente all’automobilista di percepire i segnali stradali e le loro prescrizioni sia di giorno che di notte. Tra il segnale ed il conducente, inoltre, deve esserci uno spazio libero da ostacoli che consenta al “presunto trasgressore” di rappresentarsi  l’illiceità della sua condotta.

Orbene, la segnaletica presente sui luoghi in cui sono state accertate le asserite violazioni è tale da rendere disagevole per l’automobilista individuare la presenza della Ztl. Inoltre, a causa della eccessiva prossimità del segnale di avvertimento alla telecamera di rilevamento, il conducente anche nell’ipotesi in cui riesca a rilevare la presenza del relativo divieto, non avrebbe né il tempo adeguato per individuare il punto esatto in cui inizia il rilevamento della delimitazione del traffico, né lo spazio per retrocedere e/o arrestare il proprio transito (senza peraltro essere un pericolo per gli altri utenti della strada) così da evitare di soggiacere alla sanzione prescritta.

Inoltre, nella zona di riferimento (e chi ci transita tutti i giorni lo sa!) la segnaletica in questione è del tutto inidonea e insufficiente a spiegare i suoi effetti di avvertimento agli utenti della strada: è collocata in corrispondenza di intersezioni ed è talmente pregna di prescrizioni, immagini e informazioni da non essere agevolmente e prontamente comprensibile da un automobilista che transita alla velocità cittadina consentita. Piuttosto, la lettura integrale delle prescrizioni contenute e la loro comprensione imporrebbe all’autista di arrestare il transito!

 

Ztl Milano, da quale ordinanza è stata istituita?

 

 

Le multe contestate sono nulle anche perché omettono di indicare l’ordinanza che ha istituito la ZTL e ha, dunque, limitato l’accesso all’area.  Ebbene, tale omissione impedisce all’automobilista di poter conoscere quale Autorità amministrativa ha assunto la relativa determinazione e di verificarne il contenuto oltreché la sua legittimità. Di contro, la corretta e puntuale indicazione degli estremi dei provvedimenti che circoscrivono le zone a traffico limitato dovrebbe essere una prassi costante della Pubblica Amministrazione.

 

Multe Ztl Milano nulle, al via i ricorsi

Come anticipato, il Giudice di Pace di Milano ha ritenuto questi (ed altri) quali validi motivi per annullare i verbali e consentire agli automobilisti di non pagare le multe. È evidente che tale situazione riguardi numerosi automobilisti che transitano ogni giorno nella zona interessata.  È chiaro, inoltre, che questa decisione costituisce un precedente importante che darà il via a innumerevoli ricorsi.

 

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