Autovelox, controllo di velocità e utilizzo degli strumenti

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Questo è quello che esplicitamente detta il codice della strada, in particolare all’art. 142.

Uno degli strumenti utilizzati dagli appartenenti alle Forze di Polizia è il tele laser.

Lo si può presentare come un misuratore di velocità similare all’autovelox, con delle evoluzioni che consentono la misurazione ad una distanza importante.

 

L’impiego di questo strumento, per la rilevazione della velocità, si concretizza tramite l’invio di due impulsi a raggi infrarossi sulla parte anteriore del veicoli in arrivo verso la postazione di controllo.

È noto che lo stesso ha una “gittata” per la rilevazione di circa 600 metri, da aggiungere che la casa costruttrice negli ultimi anni ha perfezionato la funzionalità attraverso lo scatto di fotogrammi e videoriprese del veicolo sanzionato.

La sua conformazione è molto pratica, sia per l’utilizzo lungo le strada di grande percorrenza come pure quelle di centro abitato.

 

Come per tutte le postazioni di controllo, anche in questo caso, si deve preventivamente installare l’apposita segnaletica stradale, ma soprattutto, verificare la taratura della strumentazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, nella quale i giudici di Piazza Cavour hanno accolto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45 d.lgs. 285/92, comma VI, in quanto contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione, evidenziando che a sostegno della propria tesi, il ricorrente richiama l’ordinanza n. 17766/2014 con cui la Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., in relazione all’art. 3 Cost., nella misura in cui non prevede che le apparecchiature che rilevano la violazione dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a periodiche verifiche.

 

In altri termini, il bilanciamento che si agita dietro l’art. 142 C.d.S. si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate.

 

Alla luce di tale percorso giustificativo, la Consulta ha ritenuto, così, che, “il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142 C.d.S., comma 6, trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica. Dunque, il d.lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

 

Ne deriva che, nel caso di specie, la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo. La causa va pertanto rinviata al giudice d’appello, il quale dovrà accertare se fossero state effettuate le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Da non dimenticare il concetto di visibilità, il quale prevede che la presenza della polizia stradale, deve conformarsi con le normative comportamentali di cui all’art. 142 del Codice della Strada, anche se per il presidio, non era richiesta la “chiara visibilità” dell’apparecchio ovvero degli agenti.

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Girolamo Simonato

Consigliere Nazionale ASAPS

 

 

 

 

 

 

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