ETILOMETRI, Tribunale a Bologna accoglie ricorso e boccia per mancata omologazione e taratura

COMUNICATO STAMPA CENTRO TUTELA LEGALE

Sentenza n. 1088 del 20.05.2020 divenuta irrevocabile il 06.10.2020

Tribunale di Bologna

 

La giurisprudenza della Cassazione a partire dal 2019 ad oggi, ha determinato un principio consolidato, in cui è la Pubblica Amministrazione che deve dimostrare la corretta funzionalità dell’etilometro, della sua corretta omologazione, delle sue corrette calibrazioni periodiche, delle sue manutenzioni annuali e della suo corretto funzionamento prima di essere utilizzato per testare una persona per guida in stato di ebbrezza, da non confondere con l’autodiagnosi.

Il tutto deve essere annotato nel libretto metrologico.

Nel caso specifico, l’avv. Fabio Bazzani di Modena facente parte del gruppo scientifico CO.TE.S. del CTL (Centro Tutela Legale), esperto in materia etilometrica per la sua strategia professionale, si è avvalso della relazione tecnica del perito Giorgio Marcon di Treviso e della Dr. Chiara Mazzacori per la parte medico legale.

L’esito di questa importante sentenza, la prima nazionale passata in giudicato, è, per la mancata omologazione, le mancate manutenzioni periodiche, le mancate verifiche come previste dal DM 196/90, le mancate verifiche prima del suo utilizzo, il CSRPAD centro verifiche del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, non è accreditato per effettuare tali verifiche e manca il certificato CE per poter utilizzare e commercializzare questi strumenti.

L’etilometro in questione, è un Drager MK III 7110, ha ottenuto una omologazione alquanto trasparente, la società tedesca dichiarante essere la costruttrice dello strumento etilometrico, attraverso la mandataria italiana ne chiede “l’Omologa”, alla verifica camerale si scopre che questa mandataria italiana non esiste ed utilizzava la partita iva di un’altra società del gruppo Drager e questa società titolare della partita iva a livello camerale non aveva nemmeno l’oggetto sociale per costruire e commercializzare questi etilometri.

Poi entra in ballo un’altra società per commercializzare questi strumenti, del gruppo Drager, priva della debita omologazione, dichiarandosi dal libretto metrologico come costruttrice degli strumenti, quando l’art. 192 comma 5 Reg. C.d.S. cita: la omologazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi!

Il “certificato di omologazione” rilasciato dal CSRPAD, che non è il Decreto di omologazione ai sensi dell’art. 45 C.d.S. e 192 Reg. C.d.S. previsto dal DM 196/90 e 379 Reg. C.d.S., rilasciato a una società tedesca che risulta non essere nemmeno il costruttore, il vero costruttore è identificabile dalla targhetta affissa sull’etilometro, è un’altra società sempre tedesca.

Lo stesso riguarda per la dichiarazione di conformità, nulla ad origine perché incompleta e non riconducibile alla società costruttrice e nemmeno il firmatario è identificabile come previsto per legge.

Manca pure il certificato CE in capo al costruttore, indispensabile per commercializzare e utilizzare questi strumenti!

Alla fine, il CSRPAD laboratorio incaricato per effettuare le verifiche e corretta funzionalità dello strumento, non è accreditato per eseguire tali mansioni e nemmeno esegue le verifiche dettate dal C.d.S. e dal DM 196/90.

SENTENZA TRIBUNALE BOLOGNA ETILOMETRI

Ora ci chiediamo, abbiamo tutti gli strumenti etilometrici Drager MK III 7110 utilizzati in Italia privi della dovuta certificazione e verifica della corretta funzionalità, per testare la guida in stato di ebbrezza che devono essere ritirati dal loro utilizzo o sequestrati per utilizzo improprio.

Si può configurare un grave danno alla Pubblica Amministrazione per frode in pubbliche forniture, con la valutazione della concussione per chi aveva l’obbligo di controllo e che fin dal 1999 ha permesso un utilizzo improprio di questi strumenti.

 

NOTA LEGALE ETILOMETRI

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