DICHIARAZIONE DEI CHILOMETRI NELLA DOMANDA DI REVISIONE

 

In riferimento alla circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018, la stessa è rivolta sostanzialmente a dare indirizzi agli Uffici periferici della Motorizzazione per una uniformità di comportamento sul territorio nazionale.

 

Sotto l’aspetto operativo, per le imprese del settore è importante che vi sia l’indicazione sottoscritta dal cliente, all’interno della domanda di richiesta della revisione del veicolo.

 

Essa, come si può vedere dalla sotto riportata circolare e dall’allegato, ha come obiettivo quello della dichiarazione dei chilometri rilevati al momento della revisione stessa.

 

Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 – chiarimenti e modello di autodichiarazione.

Premesso che la Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 ha lo scopo di tutelare l’operato degli ispettori e di responsabilizzare l’utenza sulle nuove disposizioni relative alla lettura del chilometraggio, si conferma che la responsabilità del proprietario può essere delegata con le usuali forme.

Al fine di semplificare e uniformare l’azione dei centri di controllo pubblici si specifica che gli ispettori abilitati potranno accettare anche la firma dei seguenti soggetti:

 quelli previsti dalla Circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000;

 l’utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine;

 un familiare che autodichiari tale rapporto;

 l’autista in caso di imprese di trasporto o flotte aziendali con autodichiarazione del rapporto di lavoro.

E’ stato predisposto un modello di autodichiarazione che si allega alla presente.

I centri di controllo privati, avendo un carattere d’impresa di natura privatistica come richiamato dalla succitata circolare del 21 aprile 2000, che non ritengano di uniformarsi alle indicazioni fornite, possono adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni.

 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________ Documento n. ______________________ rilasciato da _________________________ il ________ in qualità di (1) _________________________________________________________________

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere titolato a controfirmare il dato numerico riportato sul contachilometri del veicolo targato________________ in sede di revisione.

Luogo e Data

Firma

___________________

 

(1) : specificare se familiare, autista o fattispecie similari

 

Successivamente, lo stesso dicastero, ha emanato la Circolare n. 28543 del 16/11/2018, che si allega per una più completa lettura ed applicazione

 

OGGETTO : Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018chiarimenti e modello di autodichiarazione.

 

Premesso che la Circolare prot. n. 26868 del 30 ottobre 2018 ha lo scopo di tutelare l’operato degli ispettori e di responsabilizzare l’utenza sulle nuove disposizioni relative alla lettura del chilometraggio, si conferma che la responsabilità del proprietario può essere delegata con le usuali forme.

Al fine di semplificare e uniformare l’azione dei centri di controllo pubblici si specifica che gli ispettori abilitati potranno accettare anche la firma dei seguenti soggetti:

 quelli previsti dalla Circolare n. A15/2000/MOT prot. n. 261/MN del 21 aprile 2000;

 l’utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine;

 un familiare che autodichiari tale rapporto;

 l’autista in caso di imprese di trasporto o flotte aziendali con autodichiarazione del rapporto di lavoro. E’ stato predisposto un modello di autodichiarazione che si allega alla presente.

I centri di controllo privati, avendo un carattere d’impresa di natura privatistica come richiamato dalla succitata circolare del 21 aprile 2000, che non ritengano di uniformarsi alle indicazioni fornite, possono  adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni.

 

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