OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE: due termini che non sono equivalenti

REDAZIONE

Secondo una recente circolare del MIT che ha espresso un parere reso dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero, firmato dal Direttore Generale Dott. Ing. Giovanni Lanati, pubblicato sul sito del MIT in data 11/11/2020, omologazione e approvazione degli strumenti di controllo, dagli autovelox ai semafori e agli altri apparati in uso alla PA, sarebbe la stessa cosa.

Secondo questa convinzione,  espressa dal Dr. Ing. Lanatile, le procedure di omologazione e di approvazione di tutti i dispositivi e i sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale (autovelox, telecamere Ztl, photored, ecc.) sarebberoequivalenti”.

Secondo il Direttore Generale basterebbe,dunque, la sola procedura di approvazione per validare l’efficacia dei dispositivi ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali.

OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE, COSA DICE LA CASSAZIONE

Ciò affermato in netto e manifesto contrasto con orientamento consolidato formatosi in materia di cui alle sentenze della Corte di Cassazione Civile n. 29334 del 2008, Corte di Cassazione Civile n. 15042/2001, Corte di Cassazione n. 21267/2014, oltre che pedisseque sentenze n.1731/2018 del Giudice di pace di Padova e la 48554/2019 del Giudice di pace di Milano). A tal proposito si ricordano anche le sentenze di merito nei procedimenti intentati dalla Globoconsumatori di Alessandria e dei legali di vari studi facenti capo a Tutela Legale. Quindi esistono numerosi precedenti giuridici con sentenze passate in giudicato in tal senso.

Per la sicurezza stradale servirebbero meno norme e più chiare per evitare confusione

Contrariamente a quanto asserisce il MIT– sostiene Giorgio Marcon, consulente tecnico -le apparecchiature risultano solamente approvate, non anche omologate, non essendo funzionali ed efficaci ai fini dell’accertamento. Richiamato l’articolo 142 comma6 del Codice della Strada, “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.

La norma non dice omologato o approvato” e nemmeno omologato il solo prototipo! Tutte le apparecchiature devono dunque essere omologate! E l’articolo 192 comma 2 del regolamento d’attuazione del CdS, in merito alla richiesta di omologazione o approvazione dei dispositivi ricorda che “l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta […] la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”. Non e/o la approvazione.

OMOLOGAZIONE ATTO UNICO DEL MINISTERO

Nello specifico l’omologazione ministeriale rappresenta l’unico atto ministeriale e procedurale attraverso il quale il Ministero consente la riproduzione in serie del prototipo omologato di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale. Ha validità pari a 5 anni ed è estendibile con rinnovo quinquennale.

L’atto di omologazione –non la mera approvazione -è dunque necessario per la riproduzione del prototipo testato e per la sua immissione sul mercato. A tal proposito l’art. 192 comma 7 del regolamento CdS sancisce che “su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante”. Orbene, al giorno d’oggi non risulta essere mai stato pubblicato alcun decreto relativo all’omologazione degli autovelox e di nessun altro strumento sanzionatorio, nemmeno la segnaletica stradale. Ne deriva, pertanto, che agli esiti dei rilievi effettuati sul fatto sanzionato non possa attribuirsi alcuna valenza giuridica.

DETERMINA DIRIGENZIALE NON E’ DECRETO MINISTERIALE

In merito al parere dirigenziale, Marcon ribadisce che la Determina Dirigenziale non è e non va confusa con il Decreto Ministeriale di omologazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale come previsto dal citato art. 192 comma 7 CdS. Né può, ovviamente, ‘scavalcarlo’.

GLOBOCONSUMATORI, UNA LUNGA SERIE DI VITTORIE IN TRIBUNALE

A maggior ragione interviene Mario Gatto, presidente di Globoconsumatori, che ricorda come il principio giuridico distingue fra omologato e approvato: “Siamo stati i primi a sostenerlo in varie sedi e le sentenze relative, che trovate sul nostro sito, dimostrano la correttezza della interpretazione che abbiamo portato nelle sedi opportune e ancora oggi, indipendentemente dalla delibera ministeriale, i giudici sono concordi con la nostra visione. Globoconsumatori è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito“.

COME INTERPRETARE LA LEGISLAZIONE

Quindi il problema si sposta su un piano diverso e la confusione potrebbe indurre in errate interpretazioni sia gli organi della PA sia i giudici chiamati a dirimere certe questioni. Resta dunque assodato, ex art. 142 comma 6 C.d.S.,che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature ‘debitamente omologate’.

Va infine considerato un altro fondamentale aspetto: tutte le omologazioni degli strumenti di misura (come etilometro, autovelox, photored, semafori, ecc.) sono delegate ed attribuite, in forza di leggi  dello Stato Italiano e delle recepite direttive europee,  in capo al MISE (Ministero Sviluppo Economico) e non anche del MIT, come avvenuto con il cronotachigrafo che fa parte dello stesso art. 142 C.d.S.

Sul punto, è pure intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 22158/2012 e la Corte dei Conti, condannando la PA per aver utilizzato strumenti non omologati o approvati e non in regola con le Norme del C.d.S..

Si ringrazia il gruppo Tutela Legale, il dottor Giorgio Marcon consulente tecnico, Mario Gatto presidente Globoconsumatori per le informazioni e le delucidazioni in merito.

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