Coronavirus, il decreto “Cura Italia”, prevede la proroga delle revisioni veicolari

DI GIROLAMO SIMONATO*

Il susseguirsi delle normative legiferate per gestire l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, ha cambiato le regole sulla verifica periodica dei veicoli.

Come è notorio, l’art. 80 del C.d.S. prevede la revisione generale dei veicoli deve essere effettuata secondo una periodicità ed entro termini stabiliti che variano in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo, per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.

Come di consuetudine, le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell’anno, entro il mese corrispondente a quello relativo al rilascio della carta di circolazione, per i ciclomotori il certificato di circolazione.

La circolazione con revisione scaduta comporta l’applicazione di una sanzione, prevista dal comma 1 dell’art. 80 C.d.S. che così prevede : “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.

È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002,00 a euro 8.009,00.

All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.”

Tuttavia, per effetto delle misure adottate per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. decreto Cura Italia, prevede, la proroga delle patenti in scadenza, così come quella per la circolazione dei veicoli da sottoporre alla revisione entro il 31.7.2020 è autorizzata fino al 31.10.2020

L’istituto della proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “Ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate.

È importante ricordare che la revisione dei veicoli è un adempimento obbligatorio per legge e nello stesso tempo un controllo al mezzo per garantire più sicurezza stradale.

 * Comandante P.L. Montecchio Maggiore

 

Condividi su: