Omologazione e approvazione, le differenze sostanziali per gli autovelox

 

Nella stesura del comunicato di Globoconsumatori che trovate su questo sito (leggi qua servizio) si è fatta un po’ di confusione in quanto per prima cosa va scissa l’omologazione dall’approvazione, quest’ultima subordinata all’omologazione. L’omologazione è un atto primario ed imprescindibile, infatti la sent 113/2015 della Corte Costituzionale ha riconosciuto che gli autovelox TUTTI sono strumenti di misura in quanto derivati da due unità di misura “spazio” e ” tempo” .

 

Il CdS è una legge speciale e come tale ha prevalenza su qualsiasi altra legge con la quale ne dovesse venire in contrasto, detto questo l’art 45 CdS comma 6. “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.

 

Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione” questa è una norma generica che riguarda tutte le apparecchiature destinate al controllo automatico delle violazioni e dei mezzi tecnici ( i mezzi tecnici sono ad esempio i pali dei semafori, dei segnali, anche i bullono di fissaggio ecc.) per cui in base alla norma specifica di cui all’art 142/6 CdS . “6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.” le apparecchiature del controllo della velocità non solo debbono essere omologate ma anche “debitamente” che significa “rispettose delle leggi” .

 

La differenza tra omologato, malgrado qualche incompetente che assimila i due termini , già il CdS con l’art 192 comma 2 e 3 distingue i due termini , e se già il legislatore ha differenziato ciò, nessuno del MIT è autorizzato a poter affermare il contrario anche perché privo di competenza, tanto che chi scrive ha ottenuto il consenso di tale differenza da un esimio competente in materia quale il Prof. Federigo Bambi, docente presso l’Accademia della Crusca ed esperto di lingua giuridico-amministrativa.

 

Il MIT quale Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per effetto dell’art 97 della Costituzione è incompetente a qualsiasi atto in materia sia di omologazione che di taratura facendo riferimento alla sent. 113/2015 citata. cosa invece riservata al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)

 

DETTO QUANTO SOPRA IN SOSTANZA NON ESISTE ALCUNA OMOLOGAZIONE DI APPARATI MISURATORI DI VELOCITA’ SE NON CHE PER I CRONOTACHIGRAFI

 

(appunto omologati dal MISE) . Poi ne consegue l’approvazione dei singoli apparati ma come per le auto se il modello del veicolo non ha una omologazione non potrà mai esserci una approvazione dei veicoli riprodotti, quindi anche i singoli autovelox non sono approvati e per questo a riprova io dispongo di sent emessa dal Tribunale di Torino emessa a seguito di denunce e successive indagini da parte della sez. di P.G dei Carabinieri della Procura della Repubblica di Torino, svolte presso il MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti). Spero di aver fatto definitivamente chiarezza e speriamo di non dovermi ancora ripetere tanto direi le stesse cose all’infinito in quanto frutto di logicità e di verità dei fatti .

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