Multe per eccesso di velocità, sono nulle senza la prova della taratura

Gli strumenti in dotazione alle forze di polizia per il controllo della velocità, devono essere tarati, questo è stato ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113, del 18 giugno 2015, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del C.d.S., ”nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

La Corte di Cassazione ha in più occasioni sentenziato che i dispositivi atti alla rilevazione della velocità, di cui all’art. 142 del codice della strada e dell’art. 345 del Regolamento di esecuzione, devono essere preventivamente tarati e gli estremi del certificato riportati nel verbale d’infrazione.

Su questo argomento, il Ministro Del Rio, in data 13 giugno 2017, nel D.M. n. 282, rivolto agli operatori di polizia stradale e gestori delle reti stradali, imponeva delle specifiche regole concernenti le verifiche verifiche, sia iniziali che periodiche, preordinate alla funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

 

Il Decreto citato è articolato in cinque articoli, con un nutrito allegato, costituente parte integrante del medesimo decreto, con le procedure per eseguire l’approvazione della strumentazione in fase di omologazione, il c.d. prototipo, le verifiche periodiche di funzionalità, la fase della taratura dei dispositivi atti al rilievo delle velocità, oltre alle modalità delle postazioni di controllo e della relativa segnaletica.

In particolare si segnala l’artt. 3 e 5 del D.M. e i successivi punti 2.1; 2.2 e 2.3 dell’allegato.

La successiva Direttiva Minniti, emanata a luglio 2017, prevedeva al punto 3 “Controllo degli strumenti”, che ogni esemplare dei dispositivi approvati, e ogni sistema installato su tratte di strada da sottoporre a controllo nel caso di velocità media, deve essere sottoposto a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, per accertare che le prestazioni di ogni esemplare in uso corrispondono a quelle del prototipo approvato.

 

Le verifiche periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di un certificato di taratura.

 

Nella circolare successiva del Ministero dell’Interno, al punto 1 veniva ribadito quanto segue:“ Approvazione e verifiche di taratura.

I dispositivi ed i sistemi impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada e dell’articolo 192, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione. La procedura di approvazione del prototipo si completa con l’esecuzione congiunta, da parte di soggetti terzi accreditati, delle verifiche di taratura e funzionalità sul medesimo prototipo, finalizzate a determinare l’idoneità del dispositivo o sistema a svolgere il servizio richiesto. Al termine della procedura, qualora le verifiche abbiano dato esito positivo, il competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un decreto di approvazione del prototipo.

 

Ogni esemplare dei dispositivi e dei sistemi approvati secondo tale procedura, prima di essere posto in funzione, deve essere sottoposto anche a verifiche iniziali di taratura e di funzionalità, al fine di accertare che le prestazioni corrispondano al prototipo approvato.

 

La verifica di taratura, volta a valutare la precisione delle misure eseguite o l’errore dell’indicazione della velocità rilevata, deve essere eseguita da un soggetto terzo, ovvero anche dal produttore o dall’utilizzatore, a condizione che siano accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento.

L’esito positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell’ufficio dell’organo di polizia stradale utilizzatore, al fine di garantire la massima trasparenza, nel rispetto dei principi della legge n. 241/90 “.

 

Come si può apprendere dalle fonti normative, le quali in più occasioni, anche qui dimostrate e riportate seguono un filo logico sull’importanza della taratura e revisioni periodica delle strumentazioni per il controllo delle velocità, è importante che nel verbale d’infrazione siano riportati gli estremi del certificato di taratura.

La Corte di Cassazione, su questa argomentazione si è espressa in più sentenze confermando che le sanzioni elevate dagli organi di polizia stradale, con l’ausilio dei dispositivi per la rilevazione delle velocità, sprovvisti della relativa taratura, sono nulle.

A titolo esemplificativo, nella sentenza n. 9972/16, al punto 2 che così espone: “ è fondato invece il quarto motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale omesso di considerare che il ….. non aveva fornito la prova di aver provveduto alla taratura annuale dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità”.

 

Girolamo Simonato Comandante P.L. Piazzola sul Brenta, Direttore MotoriOggi.it, collabora con  “Il Centauro” di ASAPS e “Polis” di ANVU

 

 

 

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