Giubbotto catarifrangente, quando si usa e relative sanzioni

 

I giubbotti o le bretelle riflettenti devono essere indossati dai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

E’ obbligatorio indossarli quando si va a sistemare il triangolo dopo un guasto o se si scende dall’automobile ferma sulla corsia d’emergenza.

Questa norma è stata introdotta dalla Legge 1 Agosto 2003, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada”, infatti, all’art. 3 “Modifiche alle norme di comportamento”, comma 9, è così legiferato: “Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

 

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle”.

Questo è quanto si legge anche nell’attuale dispositivo del Codice della Strada.

 

Sanzioni

 

Per i soggetti che non fanno uso di questi dispositivi, il C.d.S., prevede a loro carico una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

L’art. 126bis, noto per la c.d. patente a punti, nel caso di specie, per chi è in violazione alle disposizioni di cui all’art. 162 C.d.S. una decurtazione di 02 (due) punti dalla patente di guida.

La normativa, prevede che durante i controlli di polizia stradale, il conducente, a richiesta degli agenti, deve dimostrare che il veicolo è dotato del segnale mobile di pericolo (triangolo), mentre, non è obbligatorio avere il giubbotto al seguito in auto, ma la norma prevede il divieto in capo al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

 

 

 

Girolamo Simonato, Consigliere Nazionale ASAPS,

collaboratore di riviste specializzate

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