Certificato di revisione, cosa prevede la normativa europea in vigore

 

L’obbligo della revisione nei veicoli non è una novità, infatti, la normativa sulla circolazione stradale impone per tutti i veicoli in circolazione l’effettuazione della stessa.

Con l’entrata in vigore della direttiva UE 2014/45, recepita in Italia con il Decreto ministeriale protocollo 214 del 19/05/2017, il quale ad oggetto riportava :” Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE. (17A04093)  (GU Serie Generale n.139 del 17-06-2017)”, anche nel nostro paese è arrivato il nuovo certificato di revisione auto e moto, atte a tutelare i consumatori contro i casi di frode nella compravendita di veicoli usati.

 

Come ben si legge nella premessa della direttiva europea, il controllo tecnico dei veicoli rientra in un regime più ampio concepito per garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l’uso. Tale regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici dei veicoli e controlli tecnici su strada dei veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale su strada nonché disposizioni relative a una procedura di immatricolazione dei veicoli tale da consentire di sospendere l’autorizzazione alla circolazione stradale del veicolo ove esso rappresenti un rischio immediato per la sicurezza stradale. I controlli periodici dovrebbero costituire lo strumento principale per garantire la conformità. I controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali dovrebbero avere natura esclusivamente complementare ai controlli periodici.

 

I veicoli il cui funzionamento tecnico presenti anomalie hanno incidenza sulla sicurezza stradale e possono provocare incidenti stradali con feriti o morti. Tale incidenza potrebbe essere ridotta se venissero introdotti adeguati miglioramenti al sistema dei controlli tecnici L’accertamento tempestivo di anomalie tecniche nei veicoli a motore favorirebbe la riparazione delle stesse, prevenendo pertanto gli incidenti.

I veicoli in cui i dispositivi di controllo delle emissioni non funzionano correttamente hanno un impatto ambientale maggiore di quelli sottoposti a una corretta manutenzione. Pertanto, un regime periodico di controlli tecnici contribuirebbe a migliorare l’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni medie per veicolo.

 

I veicoli utilizzati sulle strade pubbliche dovrebbero essere in condizioni di conformità al momento dell’uso. L’intestatario della carta di circolazione e, se del caso, l’utilizzatore del veicolo dovrebbero essere responsabili della conservazione del veicolo in condizioni di conformità.

Ai fini della sicurezza stradale e dell’impatto sulla società è opportuno che i veicoli utilizzati nella circolazione stradale siano in condizioni tecniche corrette. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere precluso, su basi volontarie, di consentire controlli tecnici supplementari.

 

All’articolo 3 “Definizioni”, prevede che unicamente ai fini della presente direttiva si intende per: «certificato di revisione»: verbale di controllo tecnico rilasciato dall’autorità competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico.

Il dettato di cui all’articolo 8 “Certificato di revisione” prevede che gli Stati membri assicurano che i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti che hanno effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascino a quest’ultimo un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi standardizzati dei codici armonizzati dell’Unione di cui all’allegato II. La normativa europea, sottolinea che gli Stati membri assicurano che i centri di controllo o, se del caso, le autorità competenti rendano disponibili alla persona che ha presentato il veicolo al controllo il certificato di revisione o, in caso di certificato di revisione elettronico, una copia cartacea autenticata di tale certificato.

 

Fatto salvo l’articolo 5 “Data e frequenza dei controlli”, in caso di reimmatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, lo Stato membro riconosce il certificato di revisione rilasciato da tale altro Stato membro, come se avesse esso stesso rilasciato tale certificato, a condizione che il certificato di revisione sia valido tenendo conto della frequenza dei controlli dello Stato membro che effettua la reimmatricolazione. In caso di dubbio, gli Stati membri possono verificare la validità del certificato di revisione prima di riconoscerlo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione del certificato di revisione prima del 20 maggio 2018.

 

La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 19. Il presente paragrafo non si applica alle categorie di veicolo L3e, L4e, L5e e L7e, inoltre, nello stesso articolo ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, la validità dei certificati di revisione in caso di cambio di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.IT L 127/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

 

L’obbligo decorre dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021.

 

I centri di controllo comunicano per via elettronica all’autorità competente dello Stato membro interessato le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati. Tale comunicazione avviene entro un termine ragionevole dopo il rilascio di ogni certificato di revisione. Fino all’ultima data in precedenza menzionata, i centri di controllo possono comunicare le informazioni pertinenti all’autorità competente con qualsiasi altro mezzo. Gli Stati membri stabiliscono il periodo durante il quale l’autorità competente conserva tali informazioni. La durata di tale periodo non deve essere inferiore a 36 mesi, fatti salvi i regimi fiscali nazionali degli Stati membri.

Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del controllo del contachilometri, se di normale dotazione, l’informazione relativa al precedente controllo tecnico sia messa a disposizione degli ispettori non appena disponibile per via elettronica. Qualora si accerti che un contachilometri sia stato manomesso per ridurre o falsare la distanza percorsa da un veicolo, tale manomissione è punibile con sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

Gli Stati membri provvedono affinché i risultati del controllo tecnico siano comunicati o resi disponibili quanto prima all’autorità responsabile dell’immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di revisione.

 

 * Girolamo Simonato, Comandante P.L. Unione dei comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta

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