DI GIROLAMO SIMONATO*
Con la Manovra 2020, è stata introdotta la c.d. micromobilità elettrica, in particolare è stata inserita la normativa che riguarda tutti gli strumenti che sfruttano un sistema meccanico in grado di accelerare l’andatura, come pattini, monopattini, tavole a rotelle o a vela, sci, trampoli, ecc.
Occorre tuttavia distinguere questi dispositivi da quelli che hanno una propulsione, come ben descritti nell’art 50 C.d.S. “Velocipedi”, che afferma i velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, da quelli che per la loro funzionalità non rientrano nella disciplina citata.
In particolare:
- monopattini a propulsione muscolare: sono considerati acceleratori di andatura la cui circolazione, vietata sulla carreggiata, è consentita negli spazi destinati ai pedoni purché non crei a questi situazioni di pericolo;
- monopattini a propulsione elettrica: non trovano attualmente un precisa collocazione nel Codice e si possono ritenere acceleratori di andatura, come sopra, salvo che superino la velocità di 6 km/h nel qual caso sono da considerare ciclomotori;
- microciclomotori elettrici: vale quanto appena detto;
- velocipedi a motore: sono considerati ciclomotori;
- velocipedi a pedalata assistita: l’azione del motore si deve interrompere quando il ciclista smette di pedalare o quando si supera la velocità di 25 km/h; fuori di queste condizioni il veicolo non è più considerato velocipede ma ciclomotore;
- segway: non trovano attualmente un precisa collocazione nel Codice e la loro circolazione è consentita fuori della carreggiata salvo diverse limitazioni dell’amministrazione comunale;
- minimoto: sono da considerare ciclomotori o motocicli, a seconda delle caratteristiche, salvo che la loro velocità sia inferiore a 6 km/h.
È interessante la citazione dell’art. 46 C.d.S. “Nozione di veicolo”, che prevede quanto segue : ”Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.”
Per la circolazione su strada, questi “veicoli”, devono soddisfare i requisiti tecnici e costruttivi che possono essere così riassunti:
- Essere dotati di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 Km/h quando circolano sulla careggiata delle strade ed i 6 Km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- Essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- Riportare la marchiatura “CE” prevista dalla Direttiva 2006/42 CE;
- Avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati nell’allegato 1 del DM;
- Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo però il compimento del quattordicesimo anno di età e l’osservanza di specifici comportamenti di seguito elencati:
- I monopattini elettrici possono essere fatti circolare:
- Sulle strade urbane con limite di velocità di 50 Km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, di fatto rimangono escluse le strade urbane con limiti di velocità superiori;
- Sulle strade extraurbane, solo all’interno della pista ciclabile.
- I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:
- Non possono superare i 2 m/h quando circolano sulla careggiata e i 6 m/h sulle aree pedonali;
- Devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
- Se minori, devono indossare idoneo casco protettivo;
- Devono avere libero l’uso delle braccia e della mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero l’uso di entrambe le mani;
- Devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
- Devono indossare il giubbotto o le bretelle retroflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono l’illuminazione;
- Non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
È implicito che i conducenti devono rispettare tutte le normative comportamentali previste dal Codice della Strada, in caso di inottemperanza, il Codice della Strada prevede a loro carico determinate sanzioni pecuniarie ed accessorie.
* Comandante P.L. Montecchio Maggiore (VI)