Monopattini elettrici, cosa prevede la normativa stradale di riferimento

DI GIROLAMO SIMONATO*

Con la Manovra 2020, è stata introdotta la c.d. micromobilità elettrica, in particolare è stata inserita la normativa che riguarda tutti gli strumenti che sfruttano un sistema meccanico in grado di accelerare l’andatura, come pattini, monopattini, tavole a rotelle o a vela, sci, trampoli, ecc.

Occorre tuttavia distinguere questi dispositivi da quelli che hanno una propulsione, come ben descritti nell’art 50 C.d.S. “Velocipedi”, che afferma i velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo, da quelli che per la loro funzionalità non rientrano nella disciplina citata.

In particolare:

  • monopattini a propulsione muscolare: sono considerati acceleratori di andatura la cui circolazione, vietata sulla carreggiata, è consentita negli spazi destinati ai pedoni purché non crei a questi situazioni di pericolo;
  • monopattini a propulsione elettrica: non trovano attualmente un precisa collocazione nel Codice e si possono ritenere acceleratori di andatura, come sopra, salvo che superino la velocità di 6 km/h nel qual caso sono da considerare ciclomotori;
  • microciclomotori elettrici: vale quanto appena detto;
  • velocipedi a motore: sono considerati ciclomotori;
  • velocipedi a pedalata assistita: l’azione del motore si deve interrompere quando il ciclista smette di pedalare o quando si supera la velocità di 25 km/h; fuori di queste condizioni il veicolo non è più considerato velocipede ma ciclomotore;
  • segway: non trovano attualmente un precisa collocazione nel Codice e la loro circolazione è consentita fuori della carreggiata salvo diverse limitazioni dell’amministrazione comunale;
  • minimoto: sono da considerare ciclomotori o motocicli, a seconda delle caratteristiche, salvo che la loro velocità sia inferiore a 6 km/h.

È interessante la citazione dell’art. 46 C.d.S. “Nozione di veicolo”, che prevede quanto segue : ”Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

  1. a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
  2. b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Per la circolazione su strada, questi “veicoli”, devono soddisfare i requisiti tecnici e costruttivi che possono essere così riassunti:

  1. Essere dotati di limitatore di velocità che non consenta agli stessi di superare i 25 Km/h quando circolano sulla careggiata delle strade ed i 6 Km/h quando circolano nelle aree pedonali;
  2. Essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  3. Riportare la marchiatura “CE” prevista dalla Direttiva 2006/42 CE;
  4. Avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati nell’allegato 1 del DM;
  5. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo però il compimento del quattordicesimo anno di età e l’osservanza di specifici comportamenti di seguito elencati:

  1. I monopattini elettrici possono essere fatti circolare:
  2. Sulle strade urbane con limite di velocità di 50 Km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, di fatto rimangono escluse le strade urbane con limiti di velocità superiori;
  3. Sulle strade extraurbane, solo all’interno della pista ciclabile.
  4. I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:
  5. Non possono superare i 2 m/h quando circolano sulla careggiata e i 6 m/h sulle aree pedonali;
  6. Devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
  7. Se minori, devono indossare idoneo casco protettivo;
  8. Devono avere libero l’uso delle braccia e della mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non è consentito, pertanto, guidare senza mani, né tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poiché devono avere libero l’uso di entrambe le mani;
  9. Devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie;
  10. Devono indossare il giubbotto o le bretelle retroflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedono l’illuminazione;
  11. Non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

È implicito che i conducenti devono rispettare tutte le normative comportamentali previste dal Codice della Strada, in caso di inottemperanza, il Codice della Strada prevede a loro carico determinate sanzioni pecuniarie ed accessorie.

 *  Comandante P.L. Montecchio Maggiore (VI)

 

 

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