Vigili senza giubbino, scatta la multa se non lo indossano

Lo sanno in pochi, ma l’obbligo di indossare il giubbino catarifrangente vale anche per le forze dell’ordine, in caso non lo indossino scatta persino una multa che può arrivare a mille euro. Oltre che norma di sicurezza per gli automobilisti, ciclisti e operatori della strada, vale sopratutto per chi esegue i controlli. Ma molti non lo usano, specialmente i vigili urbani nei centri abitati, evadendo una norma del codice della strada che dovrebbe tutelare innanzitutto gli operatori che eseguono i controlli. Ecco cosa prevede la legge

Art. 183. Regolamento di Attuazione

Visibilità degli agenti del traffico

1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice, durante i servizi previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1. I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall’articolo 171 del Codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.

3. É consentito l’uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna.

4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.

5. I capi di vestiario o dell’uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.

6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio – argento della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell’articolo 12, comma 4 del Codice.

8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall’articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.

9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all’articolo 79, comma 9.

Naturalmente, prima ancora delle norme di legge, la visibilità dell’operatore e quindi la sua sicurezza, è imposta innanzi tutto semplicemente dal buon senso.

Adesso, nel caso dovessero fermarvi per un controllo e non dovessero indossare i capi previsti, la multa potete farla voi agli agenti. Sperando che conoscano il codice e si adeguino.

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