Multe ingiuste. Il parlamento approva all’unanimità. Il successo dell’onorevole Baldelli in

Risoluzione in Commissione
Adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di utilizzo delle sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada e collocazione e uso degli autovelox
Presentata da BALDELLI Simone
Mercoledì 3 aprile 2019
modificato
Mercoledì 10 aprile 2019, seduta n. 160
La IX Commissione,
premesso che:
all’articolo 25, comma 2, legge 29 luglio 2010, n. 120 si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano disciplinate due materie di attualità: la prima è la relazione telematica con la quale le amministrazioni locali devono indicare l’ammontare complessivo derivante dalle sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e gli interventi attuati impiegando le medesime risorse; la seconda riguarda l’indicazione delle modalità di collocazione e di uso degli autovelox, fermo restando che «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;
l’articolo 4-ter, comma 16, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 reca chiaramente che: «Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», cioè con cui è disposto che: a) al comma 12-bis i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, spettino al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada e all’ente accertatore; b) al comma 12-ter tali somme siano impiegate per la manutenzione e messa in sicurezza stradale, comprese segnaletica e barriere, e per potenziare controllo e accertamento delle violazioni, comprese le spese del personale; c) al compia 12-quater gli enti locali trasmettano annualmente una relazione telematica ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno, indicando l’ammontare dei proventi e gli interventi realizzati. In assenza della relazione o con uso difforme delle risorse, gli importi spettanti sono ridotti del 30 per cento;
ad oggi, dopo nove anni, il decreto non risulta ancora adottato e così si assiste spesso all’utilizzo distorto e vessatorio dei dispositivi di rilevazione a distanza, mentre, sulla richiamata relazione telematica e sull’uso delle risorse, si rileva che, meno di 300 comuni su 8.000 rispettano la legge, senza sanzioni per gli enti inadempienti che, malgrado l’obbligo di legge, non presentano la relazione; sull’uso corretto e trasparente di autovelox e proventi delle multe, peraltro, il gruppo Forza Italia ha presentato numerosi atti di sindacato nella presente e precedente legislatura, nonché una mozione (n. 1-01085) approvata sostanzialmente all’unanimità, con parere favorevole del Governo pro tempore, il 28 gennaio 2016, impegnandolo a porre fine all’uso improprio degli strumenti elettronici di controllo a distanza e all’uso difforme delle risorse derivanti dalle multe; a irrogare sanzioni alle amministrazioni inadempienti;
ancora più recentemente, il medesimo gruppo parlamentare, in occasione dello svolgimento dell’interrogazione a risposta immediata in Assemblea, in data 20 marzo 2019, ha chiesto chiarimenti circa i tempi previsti per l’adozione del richiamato decreto ministeriale relativo ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada nonché all’impiego degli autovelox (interrogazione n. 3-00622);
in tale occasione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, oltre a condividere «pienamente tutte le perplessità espresse e la necessità di portare al traguardo questo importante provvedimento» dichiarava che «nel corso del 2018, abbiamo lavorato alla rielaborazione del testo, anche, ovviamente, in sinergia con il Ministero dell’interno»;
a fine gennaio 2019, lo schema di decreto è stato inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e il 6 febbraio 2019 si è tenuta una prima riunione tecnica tra tutte le amministrazioni centrali coinvolte, compreso il Ministero dell’economia e delle finanze. Nelle prossime settimane saranno affrontati tutti gli aspetti tecnici che consentiranno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali di dare al più presto il nulla osta al decreto. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno utilizzati per la manutenzione e messa in sicurezza stradale […],
impegna il Governo
ad inviare entro il 31 maggio 2019 il nuovo schema di decreto di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 ai fini della convocazione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ivi prevista, per addivenire ad una tempestiva emanazione, anche in considerazione delle informazioni riportate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della seduta dell’Assemblea del 20 marzo 2019, del citato decreto, al fine di disciplinare in modo chiaro e definitivo, anche con riferimento agli anni passati, il tema della trasparenza e dell’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per le violazioni del codice della strada da parte delle amministrazioni locali, nonché quello delle modalità di collocazione e corretto uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del medesimo codice.
(8-00028) «Baldelli, Sozzani, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Zanella, Rosso, Stumpo, Fidanza».
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