Multe, esiste obbligo per i comuni dire quanti soldi hanno intascato e come li hanno spesi. Ma non l

Esiste un art. del CDS che molti non conoscono o non viene rispettato. Da anni infatti si assiste al ridicolo balletto delle comunicazioni che posticipano l’obbligo di inviare al Ministero dei trasporti il rendiconto delle entrate connesse all’art. 142 del Cds: infatti il comma 12-quater, il quale si ricorderà prevede che: ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento (omissis….).
Non va pero’ dimenticato che tale succitata comunicazione era integrativa rispetto a quella già obbligatoria dal lontano 1992, cioè quella prevista dall’articolo 393 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada ( D.M. 495 del 16/12/1992) che prevede infatti: Art. 393 Art. 208 Cod. Str. – Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine (653)
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell’art. 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell’interno, proporzionalmente all’entità dell’ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti. (654)
E’ quindi evidente che l’obbligo di rendicontazione introdotto nel comma 2 a carico degli Enti rimane cogente e va rispettato entro il 31/5 di ogni anno. Cosi’ come è altrettanto evidente che tali rendicontazioni, in materia di impiego dei relativi fondi, dovranno dimostrare che, a consuntivo 2015-16 e 17, sono state coerenti con le delibere di Giunta Comunale assunte ai sensi dell’art 208 comma 5 del Cds nonché che le stesse siano rispettose anche dei limiti di cui all’art. 208 comma 4 lettera a) e b).
Non è poi da omettere la verifica, da parte del succitato dirigente che la sottoscrive, della “qualità” cioè coerenza di impiego delle stesse; è infatti evidente che se si riscontrasse che sono stati utilizzati in modo difforme scatterebbe l’obbligo di segnalare tale violazione all’organo di revisione per l’attivazione dei provvedimenti disciplinari e delle necessarie comunicazioni alla Procura Regionale della Corte dei Conti per danno patrimoniale ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 142 del Cds. Occorre poi ricordare seguendo quanto espresso dal recente parere dalla Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia n. 108/2016.
Riassumendo in parole semplici: esiste l’obbligo per le amministrazioni comunali di dire quanti soldi hanno intascato con le multe e come li hanno spesi e devono farlo entro il 31 maggio di ogni anno. Cosa che invece non accade e pertanto, se il cittadino è tenuto al rispetto delle norme non si capisce perché la pubblica amministrazione non debba fare lo stesso.
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