Interrogazione parlamentare al Ministro dei Trasporti, onorevole Baldelli a difesa dei passeggeri de

BALDELLI, MULE’, SOZZANI, PENTANGELO, ZANELLA, GERMANA’, BERGAMINI, ROSSO – al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Per sapere – premesso che:
il Regolamento(UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento(CE) n. 2006/2004 prevede all’articolo 19 (“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”), che: “1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:a) un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore;b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppured) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto…”;
l’articolo 28 (“Sanzioni”) del Regolamento dispone che “Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 18 dicembre 2012 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica.”;
al riguardo, è stato approvato il d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento(UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”, che da un lato individua l’Autorità di regolazione dei trasporti quale organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento, dall’altro non prevede alcuna sanzione per la violazione dell’articolo 19;
la lacuna normativa, oltre a rappresentare una violazione dell’articolo 28 del Regolamento, non consente all’Autorità di regolazione dei trasporti di sanzionare i casi di violazione dell’articolo 19; –
   se il Governo risulti essere a conoscenza delle criticità riportate in premessa lesive dei passeggeri del settore marittimo e quali iniziative intenda adottare al fine di colmare la suddetta lacuna normativa all’interno del d.lgs. 129/2015.
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